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Cessazione ai sensi dell’art. 4 Legge 92/2012

A seguito di specifico accordo sindacale tra alcune aziende associate e le OO.SS. è stata prevista la possibilità, per i dipendenti che godono di una particolare posizione contributiva INPS, di cessare dal servizio usufruendo dei benefici previsti dalla legge 92/2012 (cosiddetta  ”legge-Fornero”). L'applicazione di quanto previsto per tale fattispecie comporta l'interruzione del rapporto di lavoro e, conseguentemente, la perdita del requisito di adesione al Fopen.
L'attuale normativa in materia di previdenza complementare non contempla come fattispecie autonoma per la richiesta di liquidazione, il ricorso alle procedure previste dall'art. 4 della Legge in questione, infatti tale fattispecie non è in alcun modo assimilabile al raggiungimento del requisito pensionistico INPS, ma va, in via analogica, inquadrata nelle previsioni di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 252/2005 (procedure di mobilità e fattispecie analoghe).
Gli aderenti che hanno aderito al sopraindicato accordo, a partire dalla data di cessazione dal servizio, potranno perciò scegliere tra le seguenti alternative:

  1. Mantenere l'iscrizione al Fopen, in attesa di maturare il requisito pensionistico INPS: in tale caso la posizione dell' aderente resterà investita nel Fondo, con la possibilità per l'interessato di modificare il proprio comparto di investimento, richiedere anticipazioni o provvedere direttamente a contribuzioni volontarie (essendo cessato il rapporto di lavoro l'azienda non effettuerà più alcun versamento). Successivamente alla data di maturazione del requisito pensionistico, purché siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di adesione al fondo, l'aderente potrà richiedere l'erogazione della prestazione pensionistica complementare in forma di rendita, in forma mista (almeno il 50% rendita e il resto in capitale) o, se sussistono i requisiti, in forma “100% capitale. Tali prestazioni sono soggette, per la parte relativa a contributi versati dal 1/1/2007, al trattamento fiscale previsto dall'articolo 11 comma 6 del D.lgs. n. 252/2005 (tassazione definitiva con aliquota del 15%); la parte dei contributi versati prima di tale data è tassata, ai sensi dell'articolo 23 comma 5 del sopracitato decreto, secondo il criterio della tassazione separata con aliquota determinata dagli stessi criteri del TFR.
  2. Richiedere il riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione previdenziale maturata ai sensi dell'articolo 14 comma 2 lettera b) del D.lgs. 252/2005: in tale caso, si precisa che il disinvestimento dei contributi avverrà partendo da quelli più vecchi (ciò ha importanza ai fini dell'imposizione fiscale in quanto i contributi maturati prima del 1/1/2007, saranno assoggettati a “tassazione separata” con aliquota determinata con gli stessi criteri del TFR, mentre quelli maturati dal 1/1/2007 saranno soggetti ad aliquota del 15%).
  3. Richiedere il riscatto al 100% della posizione maturata ai sensi dell'art. 14 comma 5 del D.lgs. 252/2005 (riscatto per cause diverse): in tale caso si applica, in linea generale, la normativa meno favorevole, di cui all'articolo 14 comma 5 del D.lgs. 252/2005 (tassazione definitiva con aliquota del 23%) per i contributi versati dal 1/1/2007, la “tassazione ordinaria” per i contributi versati dal 1/1/2001 al 31/12/2006, e la “tassazione separata” (aliquota TFR) per i contributi versati fino al 31/12/2000 (cfr. precedente nota 3). Tuttavia, sul primo 50% sarà applicato il miglior trattamento fiscale previsto per il riscatto parziale, di cui al precedente punto 2)

    Relativamente alle modalità operative di richiesta delle prestazioni, si rimanda al Comunicato n. 7 – 2013 

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