Cassa integrazione
Sulla base delle disposizioni di legge, in tutti casi di Cassa Integrazione, il Tfr e gli importi previsti dall'art. 7 co. 9-undecies della L. 125/2015 (soppressione ex Fondo Gas), spettano sempre in misura integrale e, pertanto, l'azienda dovrà effettuare il relativo versamento al Fondo secondo le diverse aliquote previste.
Durante i periodi di intervento della Cassa Integrazione è POSSIBILE RISCATTARE il 50% della posizione maturata
Mobilità
- riscattare la posizione maturata.
mantenere l'iscrizione al Fondo, senza la possibilità ulteriori versamenti contributivi.
- trasferire la posizione ad un altro fondo pensione
Maternità
Nel caso di sospensione del rapporto di lavoro per maternità la contribuzione è dovuta in tutti i casi in cui sussista un trattamento economico, integrale o parziale, erogato alla lavoratrice direttamente dall'impresa.
Ciò tanto per la quota a carico dell'azienda, tanto per quella a carico della lavoratrice.
Nei casi in cui, secondo il C.C.N.L. o apposita previsione aziendale, è previsto il 100% del normale trattamento retributivo, il contributo a FOPEN sarà pari all'1,35% del trattamento stesso, sia a carico dell'impresa, sia a carico della lavoratrice.
Viceversa, ove si tratti di assenze pur riconducibili alla maternità, ma per le quali non è previsto alcun trattamento economico, non è dovuta al Fondo alcuna contribuzione a carico azienda e dipendente.
TFR
Sulla base delle disposizioni di legge il Tfr spetta sempre in misura integrale e, pertanto, l'azienda dovrà effettuare il relativo versamento al Fondo secondo le diverse aliquote previste.
RISCATTO
Il rapporto di lavoro non cessa, è solo sospeso, pertanto durante il periodo di maternità non è possibile riscattare la posizione maturata nel Fondo.
Sospensione della contribuzione
In costanza di rapporto di lavoro è possibile sospendere la contribuzione.
E' sufficiente comunicare tale volontà al proprio ufficio del personale che provvederà alla sospensione dal secondo mese successivo alla richiesta.
La sospensione ha effetto sul contributo aderente e azienda, non sul TFR e sugli importi previsti dall'art. 7 co. 9-undecies della L. 125/2015 (soppressione ex Fondo Gas), che continuerà ad essere versato al Fondo.
A seguito della rinuncia non è possibile riscattare la posizione maturata nel fondo, poichè tale possibilità è prevista solo nel caso di cessazione del rapporto di lavoro o nei casi espressamente previsti dalla legge.
Quiescenza
E' la situazione di chi cessa il rapporto di lavoro, non riscatta la posizione maturata, ma preferisce mantenere l'associazione al fondo.
In questo caso il capitale accantonato viene costantemente investito sul mercato.
In tale caso all'aderente verranno dedotte dalla sua posizione le spese amministrative previste per ciascun iscritto.
In qualsiasi momento l'aderente potrà:
- riattivare i versamenti contributivi, nel caso di nuovo rapporto di lavoro con un'impresa di un settore per il quale è prevista l'associazione a FOPEN;
- riscattare la posizione maturata.
- trasferire la sua posizione ad altro fondo, ad esempio nel caso di assunzione da parte di un'impresa per la quale sia previsto un altro fondo di previdenza complementare.
Nomina a dirigente
Comporta la perdita dei requisiti di iscrizione a FOPEN, poichè al dirigente è applicabile un altro C.C.N.L.
E' possibile:
- riscattare l'intera posizione maturata.
- trasferire la posizione al fondo pensione dei dirigenti.
E' sempre consigliabile il trasferimento poichè il riscatto è trattato fiscalmente con aliquota progressiva
Malattia o infortunio
La contribuzione prosegue regolarmente ed è commisurata al trattamento retributivo disposto dal C.C.N.L., ovvero da apposita previsione aziendale (accordo/regolamento interno), sia per la quota a carico dell'impresa, sia per quella a carico del lavoratore.
TFR
Sulla base delle disposizioni di legge il Tfr spetta sempre in misura integrale e, pertanto, l'azienda dovrà effettuare il relativo versamento al Fondo secondo le diverse aliquote previste.
RISCATTO
Il rapporto di lavoro non cessa, è solo sospeso, pertanto durante il periodo di assenza per malattia o infortunio non è possibile riscattare la posizione maturata nel Fondo.
Reclamo (al fondo) e esposto (alla covip)
I soci, le Aziende associate, le Associazioni e altri soggetti allo delegati e/o interessati possono presentare reclamo al Fondo per iscritto attraverso il modulo messo a disposizione nella sezione "Modulistica".
Per reclamo si intende una comunicazione scritta con la quale sono rappresentate presunte irregolarità, criticità o anomalie circa il funzionamento del Fondo.
Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti e non verranno accettati reclami anonimi.
Il Fondo è tenuto a dare riscontro al reclamo entro 45 giorni dalla ricezione dello stesso.
Solo nel caso in cui non si riceva risposta o si consideri la stessa non soddisfacente, si può presentare un esposto alla Covip. La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ha messo a disposizione, sul sito web www.covip.it una guida per la presentazione degli stessi.