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Limiti d’investimento

Fermi restando i divieti e i limiti della normativa sulla previdenza complementare, il Fondo pone ai gestori finanziari dei limiti nell'investimento delle risorse finanziarie a seconda del grado di rischio, rendimento atteso e orizzonte ottimale di investimento che caratterizzano il comparto di riferimento.
L'investimento in strumenti finanziari è soggetto a rischi finanziari. Il termine “rischio” esprime la variabilità del rendimento di un titolo in un determinato periodo di tempo. Se un titolo presenta un livello di rischio basso (ad es., i titoli di Stato), vuol dire che il suo rendimento tende a essere nel tempo relativamente stabile; un titolo con un livello di rischio alto (ad es., le azioni) è, invece, soggetto nel tempo a variazioni nei rendimenti (in aumento o diminuzione), anche significative.
I limiti di investimento stabiliti per ogni comparto di investimento sono dettagliatamente illustrati nella sezione II - paragrafo C.2. I comparti - della Nota Informativa del Fondo.
In linea generale i gestori possono investire in:

- strumenti di debito, emessi da Stati Ocse nonché da società residenti in paesi Ocse e negoziati sui mercati regolamentati. E' consentito l'investimento in strumenti di debito emessi o garantiti da Stati non Ocse o emessi da società residenti in paesi non-Ocse purché, per questi ultimi, risultino rappresentati nell'indice di riferimento del mandato corporate.

- titoli di capitale negoziati su mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, aperti al pubblico. E' inoltre concesso l'investimento in titoli di capitale emessi da società di paesi europei non-Ocse in misura residuale.

Tutti gli strumenti finanziari devono essere denominati in Euro, Dollaro statunitense, canadese, australiano e neozelandese, yen, sterlina, franco svizzero, corona svedese, norvegese e danese.

Per le obbligazioni il Fondo stabilisce dei limiti agli investimenti sulla base del rating assegnato agli strumenti.

Il Fondo può effettuare, se coerenti con la politica di investimento deliberata dall'organo di amministrazione e se sottoposti ad adeguati presidi di controllo da parte della Funzione Finanza, investimenti diretti negli strumenti finanziari consentiti dalla normativa vigente.

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