R.I.T.A.
La RITA[1] è una nuova e stabile forma di prestazione anticipata, disciplinata dal novellato art.11, commi 4 e ss., del D. Lgs 252/05 che consiste nell’erogazione frazionata di tutto, o soltanto di parte, del montante accumulato.
La possibilità di richiedere da parte degli aderenti la RITA è subordinata al verificarsi di taluni requisiti previsti per legge, da possedere al momento della presentazione della richiesta.
Per i requisiti di accesso, le modalità di richiesta e altre informazioni, si suggerisce di consultare il Regolamento sulla R.I.T.A.