La liquidazione

La cessazione del rapporto di lavoro rappresenta un momento importante nella vita delle persone e impone alcune scelte delicate anche con riguardo alla posizione previdenziale accumulata presso un Fondo Pensione. Fopen mette a tua disposizione diverse alternative, qualora decidessi di restare iscritto al fondo, il tuo capitale continuerà ad essere investito e produrre i rendimenti in base all’andamento dei mercati finanziari. Se vuoi invece chiedere la liquidazione e hai maturato il diritto alla pensione di primo pilastro INPS, puoi accedere alla pensione complementare in capitale e/o rendita; altrimenti puoi riscattare il 100% della posizione che, va ricordato, gode di un trattamento fiscale meno favorevole. In alcuni casi particolari, invece, puoi richiedere la R.I.T.A. che consiste nell’erogazione frazionata di tutto o parte del capitale accumulato. Infine, preesistendo lo specifico accordo sindacale, puoi accedere ai benefici previsti dalla legge n. 92/2012, art. 4, in base alla quale è possibile chiedere il riscatto (stavolta assimilato alla fattispecie della “mobilità”) ma con alcune importanti agevolazioni fiscali.

Come vedi il numero delle possibilità è ampio e ti suggeriamo:

  • di prendere tutto il tempo necessario per una scelta ragionata e basata su concrete esigenze e aspettative (sia personali che familiari): non c’è nessun automatismo o urgenza nei riguardi del Fondo Pensione, connesso alla tua cessazione dal servizio;
  • di consultare il Documento sul regime fiscale per tutte le differenze di trattamento impositivo delle varie fattispecie di liquidazione;
  • se hai attivato prestiti con cessioni di V° di stipendio o delegazioni di pagamento per altre tipologie di finanziamento, notificati al Fopen, di disporre di apposita documentazione attestante l’estinzione del vincolo.

Una volta compiuta la scelta, accedi alla tua area riservata, seleziona l’apposita funzione dispositiva e segui le successive istruzioni. Ricorda di disporre di un documento che attesti il diritto di accedere alla prestazione richiesta (ad esempio il certificato di pensione o l’accordo sindacale ai sensi dell’art. 4 della legge 92/2012), e la copia di un documento di identità in corso di validità.

In caso di versamento al Fondo del premio di risultato aziendale (così detto “welfare”) e al fine di applicare la corretta e più vantaggiosa fiscalità, conferma, attraverso l’apposita funzionalità disponibile sulla tua area riservata, i relativi importi (anno per anno). Analogamente, se l’importo totale della tua contribuzione, in un dato anno, ha superato il livello di 5.164,27 Euro, conferma l’importo in eccedenza attraverso l’apposita funzionalità in area riservata.

Di seguito il dettaglio delle alternative

Puoi fare la richiesta di prestazione previdenziale nei seguenti casi:

  • Pensionamento + 5 anni di iscrizione al Fondo
  • Cessazione del rapporto di lavoro, inoccupazione superiore a 48 mesi e meno di 5 anni al pensionamento.

Relativamente all’importo della prestazione, puoi:

  • richiedere il 100% in rendita.
  • richiedere al massimo il 50% in capitale e la restante parte in rendita.

Puoi anche richiedere il 100% in capitale se:

  • al momento della pensione non hai i requisiti di anzianità (5 anni) previsti per l’ottenimento della rendita
  • convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l’importo della pensione annua complementare sia inferiore alla metà dell’assegno sociale INPS (nel 2021 pari a 5.983,64 Euro).

A titolo esemplificativo, gli importi indicativi oltre i quali è obbligatorio richiedere almeno il 50% della posizione in forma di rendita, sono elencati nella dedicata tabella

Si avvisa che in data 8 luglio 2020 la Società Generali Italia Spa, quale Compagnia incaricata dell’erogazione della rendite pensionistiche, ha comunicato a Fopen la volontà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali vigenti e che, pertanto, le richieste di nuove prestazioni previdenziali in forma di rendita “saranno calcolate con coefficienti di conversione a tasso tecnico pari al 1% (in alternativa allo 0% già a disposizione), quale rendimento garantito anticipato sulla prestazione”.

Secondo la Compagnia quindi, ogni richiesta di prestazione in rendita verrebbe verosimilmente evasa in funzione di questo nuovo valore non essendo più disponibile la conversione al tasso tecnico del 2% o del 2,5% come invece previsto dalla convenzione vigente.

Il Fondo ha contestato tale decisione, diffidando la Compagnia ad adempiere alle condizioni originariamente sottoscritte. La controversia è ancora in via di definizione; ad esito di tale confronto verranno fornite ulteriori informazioni a riguardo.

Fopen, ai sensi della normativa, consente di:
A. riscattare il 100% della posizione individuale maturata in caso di:
– cessazione del rapporto di lavoro
– cambio contratto
– nomina a dirigente

B. riscattare il 50% della posizione individuale maturata in caso di:
– cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi
– mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

C. riscattare il 100% della posizione individuale maturata in caso di:
– invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo
– cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

A seguito di specifico accordo sindacale tra alcune aziende associate e le OO.SS. è stata prevista la possibilità, per i dipendenti che godono di una particolare posizione contributiva INPS, di cessare dal servizio usufruendo dei benefici previsti dalla legge 92/2012 (cosiddetta ”legge-Fornero”). L’applicazione di quanto previsto per tale fattispecie comporta l’interruzione del rapporto di lavoro e, conseguentemente, la perdita del requisito di adesione al Fopen.

L’attuale normativa in materia di previdenza complementare non contempla come fattispecie autonoma per la richiesta di liquidazione, il ricorso alle procedure previste dall’art. 4 della Legge in questione, infatti tale fattispecie non è in alcun modo assimilabile al raggiungimento del requisito pensionistico INPS, ma va, in via analogica, inquadrata nelle previsioni di cui all’articolo 14, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 252/2005 (procedure di mobilità e fattispecie analoghe).
Se hai aderito al sopraindicato accordo, a partire dalla data di cessazione dal servizio, potrai perciò scegliere tra le seguenti alternative:

  • Richiedere il riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione previdenziale maturata ai sensi dell’articolo 14 comma 2 lettera b) del D.lgs. 252/2005: in tale caso, si precisa che il disinvestimento dei contributi avverrà partendo da quelli più vecchi (ciò ha importanza ai fini dell’imposizione fiscale). La parte rimanente della posizione dell’aderente potrà essere successivamente oggetto di riscatto o prestazione previdenziale a scelta dell’interessato e secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
  • Richiedere il riscatto al 100% della posizione maturata ai sensi dell’art. 14 comma 5 del D.lgs. 252/2005 (riscatto per cause diverse): in tale caso si applica, in linea generale, la normativa meno favorevole, di cui all’articolo 14 comma 5 del D.lgs. 252/2005. Tuttavia, sul primo 50% sarà applicato il miglior trattamento fiscale previsto per il riscatto parziale, di cui al precedente punto 2)

Relativamente alle modalità operative di richiesta delle prestazioni, si rimanda al Comunicato n. 7 – 2013.

La RITA, rendita integrativa temporanea anticipata, è una forma di prestazione che ti consentirà di accedere anticipatamente a tutta o solo a parte della tua posizione al verificarsi delle seguenti condizioni:

– cessazione dell’attività lavorativa;

– almeno 20 di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza;

– almeno 5 anni di partecipazione al Fopen;

– raggiungimento dell’età anagrafica tempo per tempo prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio entro i 5 anni successivi alla cessazione dell’attività o 10 anni qualora alla stessa siano seguiti 24 mesi di inoccupazione.

In assenza di una tua diversa scelta, le somme che deciderai di convertire in RITA saranno investite sul comparto Obbligazionario Garantito.