FAQ – La contribuzione
Tutte le operazioni contributive al Fondo vengono effettuate dalle unità preposte all’amministrazione del personale delle aziende di appartenenza dei lavoratori attraverso una trattenuta mensile in busta paga. I contributi aggiuntivi volontari via bonifico bancario e quelli relativi ai soggetti fiscalmente a carico sono effettuati dal lavoratore.
Il contributo versato comporta la riduzione della pensione pubblica?
No. La ritenuta avviene in busta paga sulla retribuzione al netto degli oneri sociali e quindi non modifica l’imponibile utile per il calcolo dei contributi obbligatori.
No. In assenza di accordo con l’azienda di appartenenza, il TFR pregresso (cioè quello maturato prima dell’iscrizione al Fondo) rimane presso l’azienda e sarà liquidato al lavoratore al momento della sua uscita.
Sulla base delle disposizioni di legge, in tutti casi di Cassa Integrazione, il Tfr e gli importi previsti dall'art. 7 co. 9-undecies della L. 125/2015 (soppressione ex Fondo Gas), spettano sempre in misura integrale e, pertanto, l'azienda dovrà effettuare il relativo versamento al Fondo. Durante i periodi di intervento della Cassa Integrazione è possibile riscattare il 50% della posizione maturata. Viene invece sospesa la contribuzione.
Nel caso di sospensione del rapporto di lavoro per maternità la contribuzione ti è dovuta interamente: TFR, la quota a carico dell'azienda, e ovviamente la tua. Non puoi riscattare la posizione accumulata, in quanto il rapporto di lavoro non cessa.
La nomina a dirigente, comporta la perdita dei requisiti di iscrizione a FOPEN, poiché al dirigente è applicabile un altro C.C.N.L. In questo potrai sia riscattare la posizione maturata, sia trasferire la posizione al Fondo pensione dei dirigenti.
E' sempre consigliabile, fatte salve valutazioni personali differenti, il trasferimento poiché il riscatto è trattato fiscalmente con aliquota progressiva e quindi molto svantaggioso da un punto di vista fiscale.
In caso di malattia o infortunio, la contribuzione prosegue regolarmente ed è commisurata al trattamento retributivo disposto dal C.C.N.L., ovvero da apposita previsione aziendale (accordo/regolamento interno), sia per la quota a carico dell'impresa, sia per quella a carico del lavoratore. Sulla base delle disposizioni di legge il Tfr spetta sempre in misura integrale e, pertanto, l'azienda dovrà effettuare il relativo versamento al Fondo secondo l’aliquota prevista.
Il rapporto di lavoro non cessa, è solo sospeso, pertanto durante il periodo di assenza per malattia o infortunio non è possibile riscattare la posizione maturata nel Fondo.